1. L'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, è riconosciuta sin dalla nascita alle persone affette dalla sindrome di Down o «trisomia 21».
2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposta su richiesta dell'interessato e senza necessità di visita da parte delle commissioni sanitarie previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, attraverso la certificazione medica della condizione di disabilità rilasciata dal medico di base del soggetto in seguito alla presentazione dell'esame del cariotipo.
1. Le persone affette dalla sindrome di Down o «trisomia 21» aventi un reddito annuo non superiore a 13.430,78 euro hanno diritto a percepire la pensione di reversibilità, anche se non riconosciuti inabili al lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte